DA COMPILARE SOLO PER AZIENDE APPALTATRICI / SUBAPPALTATRICI
(ai fini dell’applicazione Art. 17 comma 6 DPR 633/72 – Reverse Charge)
La normativa in oggetto prevede che tutte le fatture emesse dal 01/01/2007 per prestazioni di servizi e prestazioni di mano
d’opera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale o altri eventuali
subappaltatori, dovranno esse emesse senza l’applicazione dell’ IVA, secondo quanto disciplinato dall’ Art. 17 comma 6 DPR
633/1972.
In sostanza, qualora il subappaltatore e l’appaltatore esercitino entrambi un’ attività edile classificata nella sezione F della
tabella Ateco2007 ( codici dal 43.11.00 al 43.99.02), il subappaltatore dovrà emettere fattura, per tutte le prestazioni di
servizi e di mano d’opera, sena addebito di IVA.
Con la presente Vi comunichiamo che la nostra società ha il codice attività 43.22.01. Di conseguenza, se la vostra attività è
classificata nella sezione F, siamo a chiederVi di indicare con una croce in quale veste commissionate alla scrivente società i
lavori richiesti e il Vs. codice di attività rilevabili sulla visura camerale.